STATUTO CONSORTILE
Tra le Ditte:
è stato costituito un Consorzio con attività esterna, ai sensi degli articoli 2602 – 2612 e seguenti c.c., sotto la denominazione: “ART-COM CASTROFILIPPESE ”
Articolo 1
Il Consorzio ha lo scopo realizzare il progetto di cui al bando pubblicato dall’Assessorato della Cooperazione, del Commercio e dell'Artigianato e della Pesca - POR Sicilia 2001-2006 sottomisura 4.02.c ex sottomisura 4.01.d;
Articolo 2
Il Consorzio ha sede a Castrofilippo in via Libertà presso Scimè Calogero; Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere mutata la sede e potranno essere costituite sedi secondarie;
Articolo3
Il Consorzio avrà la durata di dieci a partire dalla data di costituzione, fatto salvo lo scioglimento ex art. 2611 c.c. Detto termine potrà essere prorogato con deliberazione del Consiglio Direttivo adottata all’unanimità.
Articolo 4
Il Consorzio si propone di riqualificare e valorizzare le strutture produttive e/o distributive del territorio. Consorzio potrà, inoltre, esercitare qualsiasi operazione di natura finanziaria, immobiliare, commerciale necessaria per il raggiungimento degli scopi consortili. Il Consorzio non ha un organico proprio; tuttavia nel caso in cui il progetto lo richieda l’assunzione di personale da parte del Consorzio avverrà per il periodo di tempo necessario per la sua realizzazione.
Articolo 5
Il fondo consortile è di € 10.000,00; Il fondo consortile potrà essere reintegrato ed elevato con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo in ragione delle rispettive quote di partecipazione, salva diversa deliberazione unanime de Consiglio Direttivo stesso.
Articolo 6
I consorziati se necessario per lo scopo sociale, sono obbligati a versare una quota che verrà di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo che ha la facoltà di stabilire versamenti in acconto e la periodicità degli stessi; In tale caso alla fine di ciascun esercizio si procederà ai relativi conguagli.
Articolo 7
I consorziati assumono l’obbligo, ciascuno per quanto lo riguarda, di rispettare e far proprio quanto stabilito regolarmente dagli organi consortili e di uniformare ad esse il proprio comportamento . Essi si obbligano, a mettere a disposizione del consorzio, personale, servizi e mezzi materiali necessari al funzionamento del consorzio stesso secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Nell’ipotesi in cui un consorziato nell’esecuzione dei lavori e delle attività ad esse affidati, dovesse risultare inadempiente con una conseguente responsabilità per danni a carico del Consorzio e/o di altro consorziato, il consorziato inadempiente ne risponderà ( indicare in che modo). Ciascun consorziato nell’ esecuzione della /e attività affidategli dal Consiglio Direttivo resta indipendente e conserva la propria autonomia nella esecuzione dell’attività di propria competenza e per tale quota assume tutti i rischi e gli impegni relativi.
Articolo 8
Gli organi del Consorzio sono: - Assemblea dei soci consorziati; - Il Consiglio Direttivo; - Il Presidente;
Articolo 8.1
L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno per approvare il Bilancio. Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità può deliberare l’istituzione del Collegio Sindacale. Tale organo rimane in carica 3 anni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Tale organo è rieleggibile.
Articolo 8.2
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, nominati dai consorziati incluso il Presidente. Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario. Il mandato conferito ai Consiglieri si intende gratuito. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tutta la durata del Consorzio e può essere rinnovato nella eventualità di una proroga della durata del Consorzio. Le riunioni del Consiglio Direttivo avranno luogo nella sede del Consiglio ma, nell’avviso di convocazione, potrà essere indicato un diverso luogo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, di loro iniziativa ovvero a richiesta di uno dei Consiglieri, mediante comunicazione telegrafica spedita ai consorziati almeno cinque giorni prima della riunione. La convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria l’approvazione della maggioranza dei membri dello stesso. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera con tanti voti che rappresentino la maggioranza; Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del Segretario o, in sua mancanza, da parte di un Consigliere con funzioni di Segretario, su apposito libro sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente. Qualora se ne ravvisi la necessità il Consiglio Direttivo può decidere di nominare un Direttore generale. Articolo 8.3
Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi e viene nominato dall’Assemblea dei soci all’atto della costituzione del Consorzio e successivamente dal consiglio Direttivo a maggioranza.
Articolo 9
I consorziati hanno stabilito che il recesso non potrà avvenire fino alla fine della durata del consorzio in quanto legato alla realizzazione e al conseguimento dei fini del progetto; Dopo si potrà recedere dandone comunicazione scritta al Presidente con 3 mesi di preavviso, rimanendo però obbligato per l’adempimento delle proprie attività che siano in corso. Il consorziato resta, comunque, obbligato nell’ambito delle proprie competenze a fornire tutte le prestazioni necessarie al Consorzio per la realizzazione dei propri fini, dimodocchè non possa derivare, dal recesso, alcun pregiudizio al Consorzio stesso.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta all’unanimità, può nel tempo ammettere altre imprese al Consorzio.
Articolo 11
Il Consorziato potrebbe essere escluso se mantiene un comportamento gravemente lesivo nei confronti dei consorziati o per giusta causa.
Articolo 12
Il Consorziato escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal Consorzio per la parte di sua competenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni stessi. In caso contrario le conseguenze dannose ricadranno sul consorziato escluso.
Articolo 13
La quota di partecipazione non può essere ceduta o trasferita in qualsiasi modo dal Consorziato, senza la preventiva autorizzazione scritta degli altri consorziati.
Articolo 14
Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall’articolo 2611 c.c. oppure una volta ottenuto il conseguimento dell’oggetto sociale.
Articolo 15
Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si rinvia alle norme di legge.
Articolo 16
Per eventuali controversie che dovessero sorgere viene indicato come foro competente quello di Agrigento.
Articolo 17
Si dà atto che il presente contratto è stato redatto in n° 3.copie, di cui una per il registro.
Castrofilippo, 01/08/2005 |